Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE APPENNINO SOUND

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)
 
In data 20 settembre 2019 è costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile, l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Appennino Sound” con sede in Piazza Guglielmo Marconi 1, 40035 Castiglione dei Pepoli (Bo) presso il Comune di Castiglione dei Pepoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’associazione ha durata illimitata.
 
ARTICOLO 2 (Scopi)
 
L’associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica e apartitica.
L’associazione intende:
 
·      Promuovere e diffondere l’educazione delle arti, con particolare rilievo alla cultura musicale predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione e l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento artistico e musicale;
Sostenere la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione;
difendere e promuovere l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione artistica, musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;·      Produrre, allestire e organizzare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche;
·      Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, concorsi, saggi ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica e alle arti in genere, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o scuole;
·      Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
 
L’associazione potrà:
·      Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
·      Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;
·      Compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l’acquisto di beni mobili e immobili da destinare all’attività sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
·      Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e diffondere la cultura musicale, potranno quindi essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, agenzie di spettacolo o di settore, agenzie di grafica ed immagine, associazioni di settore, service, a supporto delle attività finalizzate all’espletamento dell’attività artistica;
·      Collaborare e/o partecipare come socio ad altri gruppi o Associazioni con scopi analoghi.
 
 
ARTICOLO 3 (Risorse economiche)
 
L’associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
·      Quote associative;
·      Contributi dei soci;
·      Contributi di privati;
·      Contributi dallo Stato, Comuni, Regioni, Istituzioni pubbliche, Enti, Unione Europea;
·      Donazioni e lasciti testamentari.
L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
 
ARTICOLO 4 (Il Bilancio)
 
Il periodo amministrativo coincide con l’anno solare. Il primo anno decorrerà dalla data di costituzione fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea degli Associati ordinaria, con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. L’assemblea del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato da chiunque
 
ARTICOLO 5 (Soci)
 
Posso far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti Pubblici e Privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale.
Il numero degli associati è illimitato.
Ogni socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che verso terzi.
I soci posso essere fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo, essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipino alla realizzazione delle stesse.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all’assemblea con diritto di voto.
 
Tutti i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamenti dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l’accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
·      Decesso;
·      Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
·      Mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
·      Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
·      In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’esclusione.
La qualifica di socio dà diritto:
§  a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto;
§  a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
 
ARTICOLO 6 (Organi dell’associazione)
 
Sono organi dell’Associazione:
1.    l’Assemblea degli associati;
2.    il Consiglio Direttivo;
3.    il Presidente;
4.    il Vice – Presidente;
5.    il Segretario-Tesoriere.
 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
 
L’Assemblea ordinaria:
§  approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
§  procede alla nomina del consiglio direttivo;
§  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
 
L’Assemblea straordinaria:
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.
 
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
 
Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.
 
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.1 (una) delega.
 
In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice – Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti.
 
 
ARTICOLO 7 (Consiglio Direttivo)
 
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’elezione dei componenti gli organi dell’Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea.
 
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle   spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
 
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell’Assemblea di costituzione dell’Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall’assemblea medesima.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.
 
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
 
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l’intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
 
IL SEGRETARIO - TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.
Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Cura la parte economica dell’Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell’Associazione.
Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.
 
ARTICOLO 8 (Libri sociali)
 
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
 
ARTICOLO 9 (Scioglimento)
 
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662.
 
ARTICOLO 10 (Clausola compromissoria)
 
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione, su istanza della parte più diligente.
 
ARTICOLO 11
 
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.